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Decreto “Cura Italia”: i punti dedicati allo spettacolo

Aggiornamenti sulle modalità di rimborso biglietti e tutela dei lavoratori del settore culturale

Scritto da La Redazione il 17 marzo 2020

È di ieri sera, lunedì 16 marzo, l’uscita dell’atteso decreto “Cura Italia”, quello con cui il Governo italiano punta a fronteggiare l’emergenza Covid-19 prestando attenzione alla quasi totalità dei settori coinvolti dalla crisi. Tra questi, ovviamente, anche quello dello spettacolo, non solo in termini di lavoratori coinvolti ma anche in materia di “Rimborso dei contratti di soggiorno e risoluzione dei contratti di acquisto di biglietti per spettacoli, musei e altri luoghi della cultura”.

Abbiamo consultato per voi il decretone in burocratese, cercando di prestare attenzione ai punti che riguardano alcune delle aree che più ci stanno a cuore, come appunto gli eventi culturali e musicali. Fino ad arrivare all’articolo 84, quello che coinvolge la vendita di biglietti – inclusi quelli per i concerti, inerenti anche all’acquisto sul sito di ZERO. Così recita:

«A seguito dell’adozione delle misure di cui all’articolo 2, comma l, lettere b) e d) del decreto del Presidente del Consiglio 8 marzo 2020 e a decorrere dalla data di adozione del medesimo decreto, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1463 del codice civile, ricorre la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta in relazione ai contratti di acquisto di titoli di accesso per spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, e di biglietti di ingresso ai musei e agli altri luoghi della cultura.
3. I soggetti acquirenti presentano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, apposita istanza di rimborso al venditore, allegando il relativo titolo di acquisto. Il venditore, entro trenta giorni dalla presentazione della istanza di cui al primo periodo, provvede all’emissione di un voucher di pari importo al titolo di acquisto, da utilizzare entro un anno dall’emissione.
4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 si applicano fino alla data di efficacia delle misure previste dal decreto del Presidente del Consiglio 8 marzo 2020 e da eventuali ulteriori decreti attuativi emanati ai sensi dell’articolo 3, comma l, del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6
»

In buona sostanza, per chi ha acquistato già biglietti per eventi annullati, il venditore offrirà un rimborso in forma di “voucher di pari importo al titolo di acquisto da utilizzare entro un anno dall’emissione”, un modo per far fronte alla spesa dell’acquirente senza danneggiare eccessivamente gli organizzatori, rilanciando comunque verso le manifestazioni e gli eventi futuri.

Tra le misure per sostenere il settore culturale, nei successivi articoli 85 e 86, leggiamo anche dell’istituzione del “Fondo emergenze spettacolo, cinema e audiovisivo”, con una dotazione di 130 milioni di euro per l’anno 2020 destinato a sostenere tali settori a seguito delle misure di contenimento del COVID-19 e di una destinazione dell’aliquota pari al 10% dei compensi incassati dalla SIAE per “copia privata” al sostegno economico degli autori, degli artisti interpreti ed esecutori, e dei lavoratori autonomi che svolgono attività di riscossione dei diritti d’autore in base ad un contratto di mandato con rappresentanza con gli organismi di gestione collettiva.

Da parte nostra, la speranza è che nessuno venga lasciato indietro, in particolare le piccole realtà che tutto l’anno portano avanti un fondamentale lavoro culturale (e non sempre tutelato da forme associative) sul territorio.